|
PRINCIPI
FONDAMENTALI
|
||
![]() |
Art.
1. L'Italia è una Repubblica democratica
fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. |
|
|
Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. |
||
![]() |
Art.
3. Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali
e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoii di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. |
|
|
Art.
4. La Repubblica riconosce a tutti i
cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo
questo diritto. |
||
![]() |
Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. | |
|
Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. |
||
![]() |
Art.
7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. |
|
|
Art.
8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente
libere davanti alla legge. |
||
![]() |
Art.
9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura
e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. |
|
|
Art.
10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma
alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. |
||
![]() |
Art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. | |
|
Art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. |
||